L'Ente d'Ambito Territoriale Ottimale n.6 Chietino è stata costituita in base alla legge della Regione Abruzzo n. 2 del 13/1/1997 “Disposizioni in materia di risorse idriche di cui alla legge 36/94”, in applicazione della legge n.36 del 5 gennaio 1994 "Disposizioni in materia di risorse idriche" (G.U. n.14 del 19 gennaio 1994).
Fanno parte dell'ATO 92 Comuni (tutti della Provincia di Chieti).
La legge del 5.01.1994 n° 36, “Disposizioni in materia di risorse idriche” rivoluziona l’organizzazione del servizio idrico in Italia. La legge introduce un concetto fondamentale che ribalta l’atteggiamento tenuto fino ad ora nei confronti del bene acqua, considerato illimitato, ed afferma invece il concetto di risorsa limitata: quindi un bene da salvaguardare e da utilizzare secondo criteri di solidarietà; introduce inoltre il principio della gestione del servizio efficiente, efficace ed economico.
Questa nuova impostazione normativa sancisce il superamento della titolarità dei comuni in materia di gestione del servizio idrico imputando, in modo implicito, alla polverizzazione delle gestioni esistenti il grave deficit infrastrutturale impiantistico e gestionale presente oggi sul nostro territorio. Lo scopo principale della legge è quello di porre le fondamenta per modernizzare il settore, facendo leva sul recepimento delle direttive comunitarie in materia di acque, avviando un processo di industrializzazione nel settore.
Il percorso tracciato dalla legge 36/94 prevede che il servizio idrico integrato sia organizzato a livello di ambito territoriale ottimale, dimensionato in modo tale da consentire interessanti economie di scala.
Un altro punto caratterizzante del nuovo impianto normativo è quello che afferma l’integrazione obbligatoria del servizio di acquedotto con quelli di fognatura e depurazione, servizi che attualmente sono gestiti in forma separata e con disomogeneità tariffari.
L’obbiettivo è quello di accelerare il processo di accorpamento delle gestioni esistenti e la loro rapida trasformazione in senso industriale e imprenditoriale.
Questa impostazione ha lo scopo innanzitutto di ridurre le gestioni esistenti e consentire la nascita di gestori industriali di medie e grandi dimensioni che comprendono, comunque, il ciclo completo del S.I.I..
L’operato, assolutamente innovativo della riforma, è la separazione delle funzioni di governo, programmazione e controllo dalle funzioni di gestione dei servizi, le prime affidate alla Regione ed agli ATO, le seconde affidate in via esclusiva al gestore industriale selezionato dall’Ente d’Ambito.
Questo schema di distinzioni dei ruoli, affida all’ATO in sostanza, una attività di regolatore in ragione dell’assenza di concorrenza nel mercato di questi servizi, con l’obbiettivo di assicurare la tutela del consumatore nei confronti del gestore monopolista.
Questo compito di regolazione deve essere assolto dall’ATO attraverso la definizione del piano, l’applicazione della tariffa ed il successivo controllo sulla realizzazione degli obbiettivi contenuti nel piano. Il controllo sull’applicazione della tariffa consentirà all’Ente d’Ambito di regolare il comportamento del gestore in relazione all’attuazione del piano, con la possibilità, addirittura, di revocare l’affidamento nel caso che il gestore sia gravemente inadempiente. Il gestore è tuttavia sottoposto anche ad altre attività di regolazione fra cui quelle svolte dall’Azienda Sanitaria locale sulla qualità delle acque potabili, e dall’Agenzia Regionale per l’Ambiente dell’Abruzzo sulle caratteristiche degli scarichi.
L’Ambito è chiamato a valutare nel proprio Piano il fabbisogno di risorse idriche e conseguentemente, tutte quelle opere ritenute indispensabili per lo sviluppo e l’adeguamento della risorsa rispetto a tale fabbisogno.
Questa attività riguarda direttamente la qualità della risorsa idrica, e non può prescindere dalle competenze dell’Autorità di Bacino.
In conclusione abbiamo, quindi, oltre all’attività di controllo dell’Ente d’Ambito anche altre attività di controllo e regolazione che competono alla Regione, all’ASL, all’Agenzia regionale per l’ambiente e all’Autorità di Bacino.
All’articolo 11 della legge 36/94 viene affidata all’Autorità di ambito la complessa procedura di affidamento del servizio idrico integrato al soggetto gestore con le caratteristiche sancite dalla legge.
I tre commi dell’articolo definiscono i criteri con cui l’Ente d’Ambito attraverso una sequenza di operazioni perviene all’affidamento del servizio.
I passaggi principali sono:
Il terzo comma è quello che puntualizza il metodo di pianificazione e programmazione che l’Autorità di Ambito è tenuta ad acquisire al fine di conoscere la realtà, fissare i traguardi da raggiungere, stabilire le precise normative alle quali il gestore prescelto deve rispondere:
“Ai fini della definizione dei contenuti della convenzione di cui al comma 2, i comuni e le province operano la ricognizione delle opere di adduzione, di distribuzione, di fognatura e di depurazione esistenti e definiscono le procedure e le modalità, anche su base pluriennale, per assicurare il conseguimento degli obbiettivi previsti dalla presente legge. A tal fine predispongono, sulla base dei criteri e degli indirizzi fissati dalle regioni, un programma degli interventi necessari accompagnato da un piano finanziario e dal connesso modello gestionale ed organizzativo. Il piano finanziario indica, in particolare, le risorse disponibili, quelle da reperire nonché i proventi da tariffa, come definiti dall’art. 13, per il periodo considerato.”
La normativa è stata successivamente completata con l’adozione del D.M. n. 158/01 di attuazione dell’art. 20 della L. 36/94 e delle due circolari esplicative, che determinano il contesto normativo relativo all’affidamento del SII ai Soggetti Gestori.
Più recentemente ancora l’art. 35 della Legge 448/2001 (finanziaria 2002) ha indicato ulteriori modalità di affidamento della gestione del SII, in attesa del relativo Regolamento attuativo che definisce le procedure da seguire.
Il recepimento della legge n. 36/94 da parte della Regione Abruzzo è avvenuto attraverso la legge regionale n. 2 del 13/1/1997 “Disposizioni in materia di risorse idriche di cui alla legge 36/94”
Con questa legge la Regione, stabilite le competenze e le funzioni spettanti alla Regione stessa e agli Enti locali , ha delimitato sei Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), ha disciplinato le forme e i modi di cooperazione tra gli Enti locali e dettato le procedure e le modalità per l’organizzazione e la gestione dei vari servizi idrici di captazione, adduzione e distribuzione all’utenza delle acque per uso civile, di fognatura e di depurazione.
La Legge regionale prevede inoltre che all’Ente d’ambito siano assegnati, fra l’altro, i compiti preliminari stabiliti all’articolo 11 - comma 3 della legge 36/94 e cioè:
Dopo aver provveduto ai sopradetti adempimenti, l’Ente d’ambito potrà e dovrà:
La regione esercita funzioni di programmazione e controllo sull’attività degli Enti d’Ambito. Per quanto riguarda le funzioni di controllo queste sono svolte dall’Ufficio Piano generale acquedotti e gestione opere acquedottistiche collocato nel servizio tecnico del Settore Lavori Pubblici. I lavori del suddetto Ufficio saranno coadiuvati da una “commissione regionale” per la vigilanza e programmazione del SII e per la tutela degli utenti. Per consentire lo svolgimento delle attività di programmazione e controllo, l’Ente d’Ambito è obbligato a fornire all’Ufficio tutti i dati che si renderanno necessari e comunque da quest’ultimo richiesti.
La Legge prevede inoltre che le interferenze dei SII che intercorrono tra ATO diversi all’interno della Regione ed in modo particolare quelle connesse a schemi acquedottistici che prevedono il trasferimento di risorse e l’uso comune di infrastrutture, siano disciplinate dalla Giunta Regionale, fatte salve le competenze dell’autorità di bacino in tema di programmazione dell’uso della risorsa. A tal fine la Giunta Regionale definisce gli schemi delle convenzioni obbligatorie che devono essere stipulate tra i soggetti gestori degli ATO interessati.
Approfondimenti: